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La Commissione Finanziaria ha approvato gli ultimi emendamenti relativi alla legge di bilancio. In questa breve testo, esamineremo le modifiche che ritengo possano risultare di particolare interesse:

Imposizione Fissa sugli Affitti Brevi

Le modifiche apportate alle disposizioni hanno determinato che l’incremento dell’aliquota dal 21% al 26% per gli affitti brevi si applicherà solo alle unità immobiliari aggiuntive rispetto alla prima, e ciò avverrà per ciascun periodo d’imposta. È importante notare che l’emendamento prevede la considerazione della ritenuta come acconto anziché come imposta.

Fondo di Garanzia per la Prima Casa

Preliminarmente, l’articolo 3 della proposta di legge del Governo prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 per la possibilità di beneficiare di una garanzia massima dell’80% dal Fondo. Questa opportunità è rivolta a coloro il cui ISEE non supera i 40.000 euro annui e che richiedono un mutuo superiore all’80% del costo di acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Chi può beneficiare del fondo di garanzia?

  • Giovani coppie sposate o conviventi da almeno due anni;
  • Famiglie monoparentali con figli minori;
  • Inquilini di alloggi IACP;
  • Giovani di età inferiore ai 36 anni.

L’emendamento recentemente approvato mira a estendere i benefici, includendo ora famiglie con figli. Per il 2024, saranno considerati prioritari per l’accesso al Fondo i seguenti tipi di famiglie:

  • Famiglie con 3 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  • Famiglie con 4 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
  • Famiglie con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

Per queste famiglie, la garanzia del Fondo sarà concessa rispettivamente fino all’80%, all’85% della quota capitale e al 90% per le richieste di finanziamento con un limite superiore all’80%.

Superbonus

In coerenza con le posizioni finora adottate, non è stata concordata alcuna proroga .

Resta invariata la scadenza al 31 dicembre 2023, entro la quale le persone fisiche possono beneficiare del superbonus al 110%. Tuttavia, è essenziale che al 30 settembre 2022 abbiano completato almeno il 30% dei lavori.

Al 31 dicembre scade anche il superbonus al 90% per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni, per interventi iniziati dal 1° gennaio 2023 su singole unità immobiliari.

Il medesimo calendario si applica a IACP ed enti equivalenti, inclusi quelli effettuati da persone fisiche su singole unità immobiliari nello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa.

Con il 2023 termina anche la versione del superbonus al 110% o al 90% per condomini, persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici fino a 4 unità immobiliari, ONLUS, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Come già noto, per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2023, l’aliquota agevolativa si ridurrà al:

  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Il superbonus rimarrà al 110% fino al 31 dicembre 2023 solo per le zone terremotate e per soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali.